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D.M. 29/07/2004 n. 24810. I materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e nei quali sia provata, attraverso le prove di cui all'Allegato 3, l'assenza di amianto, sono di norma utilizzati come materia prima. 4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto 1. I rifiuti contenenti amianto sono individuati nella serie di categorie e tipologie appresso elencate: Categoria e/o attività generatrice di rifiuti R.C.A. (Rifiuti contenenti amianto) Discarica di destinazione per rifiuti: Codice CER Ma teriali da costruzione Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi Non pericolosi 17 06 05 Attrezzature e mezzi di protezione civile Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto * 15 02 02 Freni Materiali d’attrito Pericolosi 16 01 11 Pannelli contenenti amianto Pericolosi 17 06 01 Coppelle contenenti amianto Pericolosi 17 06 01 Carte e cartoni Pericolosi 17 06 01 Tessili in amianto Pericolosi 17 06 01 Materiali spruzzati Pericolosi 17 06 01 Stucchi, smalti, bitumi, colle Pericolosi 17 06 01 Guarnizioni Pericolosi 17 06 01 Materiali isolanti Altri materiali isolanti contenenti amianto Pericolosi 17 06 01 Contenitori a pressione Contenitori a pressione contenenti amianto Pericolosi 15 01 11 Apparecchiature fuori uso contenenti amianto Apparecchiature fuori uso contenenti amianto Pericolosi 16 02 12 Rifiuti da fabbricazione di amianto cemento Materiali incoerenti contenenti amianto, da bonifiche, anche di impianti produttivi dimessi: Polverini – Fanghi – Spazzatura – Sfridi - Spezzoni Pericolosi 10 13 09 Rifiuti da processi chimici di alogeni Rifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto Pericolosi 06 07 01 Rifiuti da processi chimici inorganici Rifiuti della lavorazione dell’amianto Pericolosi 06 13 04 Materiali ottenuti da trattamenti RCA stabilizzati con indica di rilascio inferiore a 0.6 Non pericolosi 19 03 06 Materiali ottenuti da trattamenti ** (Capitolo 6, Tab. A) Materiali ottenuti da trattamenti RCA stabilizzati con indica di rilascio maggiore/ uguale a 0.6 Pericolosi 19 03 04 5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto 1. Le modalità di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti. Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei RCA abbancati. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero. 2. Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri. 3. Per la copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica che in seguito non potrà mai piu' essere interessata da opere di escavazione ancorchè superficiale. Tipologia di trattamento Effetto Destinazione materiale ottenuto Stabilizzazione / solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva. Incapsulamento Modificazione parziale della struttura cristallochimica Riduzione del rilascio di fibre Discarica Tipologia di trattamento Effetto Destinazione materiale ottenuto Modificazione chimica Modificazione meccanochimica Litificazione Vetrificazione Vetroceramizzazione Mitizzazione Pirolitica Produzione di clinker Ceramizzazione Trasformazione delle fibre di amianto Riutilizzo come materia prima 6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto 1. I metodi per il trattamento di RCA sono suddivisi in due categorie: A - trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale (tabella A). Tra questi sono compresi i trattamenti che permettono di ottenere materiali stabilizzati o parzialmente stabilizzati secondo quanto riportato all'allegato 2. Non sono considerati trattamenti di stabilizzazione- solidificazione, di cui alla tabella A, il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, di cui al Decreto del ministero della sanità 6 settembre 1994 capitolo 5, comma 6 e comma 7 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 257/92, nonchè i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente. L'incapsulamento non modifica il codice originario del rifiuto B - trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto (tabella B). I materiali finali derivati da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima qualora rispettino i requisiti di cui all'allegato 3. Tabella A: Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre Tabella B: Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell’amianto 2. Qualora nuove tecniche di trattamento producano gli effetti indicati al capitolo 6, tabelle A o B, verificati secondo gli allegati 2 o 3, le destinazioni finali dei materiali prodotti saranno analoghe a quelle dei materiali ottenuti con i trattamenti già noti. 3. Gli impianti relativi ai processi di trattamento, precedentemente elencati, dovranno essere approvati ed autorizzati dall'autorità territorialmente competente ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n 22 / 97; tale autorizzazione non riguarda i trattamenti di bonifica previsti dai decreti ministeriali 6 settembre 1994 e 20 agosto 1999. 4. I materiali, sottoposti ad operazioni di trattamento, esenti da amianto secondo i criteri riportati nell'allegato 3, sono da considerare equivalenti ai materiali ottenuti da materie prime, qualora possiedano analoghe caratteristiche merceologiche per la loro commercializzazione ed impiego e come tali dovranno essere riutilizzati. D.M. 29/07/2004 n.248 – Disciplina attività di recupero prodotti contenenti amianto. Allegato n. 1: Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti contenenti amianto 1. La determinazione dell'indice di rilascio al fine della definizione delle caratteristiche della discarica per lo smaltimento finale si applica solo ai RCA definiti dai codici CER 19 03 06 e 19 03 04. Per determinare l'indice di rilascio ai fini di individuare la destinazione dei rifiuti contenenti amianto occorre conoscere la percentuale di amianto in peso presente nel campione e il valore della sua densità assoluta. L'indice di rilascio sarà quindi dato da: i.r. = % Peso Amianto x Densità assoluta Densità apparente x 100 2. La misura della densità apparente puo' essere eseguita con normali strumenti da laboratorio (bilancia idrostatica, picnometri ecc.) oppure seguendo il seguente schema di determinazione da cantiere: -si pesa il campione (Ps) -si lascia imbibire il campione in acqua per 24 ore -si riempie il volumenometro con acqua fino al riferimento - si inserisce il campione imbibito e si raccoglie l'acqua in eccesso mediante un recipiente di cui si conosce il peso a vuoto -si pesa l'acqua raccolta; il peso sarà equivalente al volume esterno del campione Vt -si esegue il calcolo: densità Dapp = Ps / Vt Sequenza operativa per eseguire la misura della densità apparente del rifiuto 1 – Peso del campione 2 – Imbibizione per 24 ore del campione 3 – Immersione del campione imbibito nel contenitore tarato e raccolta del colume d’acqua in uscita che corrisponde al Vol. eseterno della densità apparente = Peso secco / Volume d’acqua spost.. vedere Grafica a pag. 12 della G.U. Questa sequenza di operazioni darà un risultato tanto più preciso se vengono pesati e misurati piu' frammenti dello stesso materiale, tutti condizionati nello stesso modo. Allegato n. 2 : Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che non modificano la struttura cristallochi- mica dell'amianto 1. Per il controllo dei materiali ottenuti dal trattamento dei RCA pericolosi che non modificano la struttura cristallochimica dell'amianto, si adotta la determinazione dell'indice di rilascio come indicato all'Allegato 1. 2. La densità assoluta del rifiuto trattato verrà calcolata come media pesata delle densità assolute delle diverse frazioni che concorrono alla formazione del prodotto finito. 3. La prova va eseguita su campioni privi di qualsiasi contenitore o involucro del peso complessivo non inferiore a 1 kg. 4 .La determinazione dell'indice di rilascio va eseguita dopo che il prodotto risultante ha acquisito le necessarie caratteristiche di compattezza e solidità, tenuto conto, per quanto riguarda la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto prima del trattamento (misurato con le metodologie analitiche quantitative, FTIR-IR, XRD, previste dal Decreto ministeriale 6 settembre 1994), dell'effetto diluizione della matrice inglobante. 5. La valutazione dell'indice di rilascio deve essere rappresentativa di ogni singola tipologia di RCA e di ogni lotto di produzione conferita all'impianto e andrà effettuata a) in caso di intervento di rimozione, su campioni rappresentativi dei materiali da rimuovere b) in caso di impianti di trattamento, con una frequenza indicata nel provvedimento di autorizzazione. 6. Tali certificati e campioni restano a disposizione dell'autorità deputata al controllo, che potrà in qualsiasi momento disporre verifiche anche sui materiali trasportati e depositati. Allegato n. 3 : Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano la struttura cristallochimica dell'amianto 1. Il materiale che viene trattato secondo i processi di trattamento di cui alla Tabella B del capitolo 6 deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato 12 febbraio 1997, recante criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto. 2. La frequenza dei test di valutazione dell'assenza d'amianto deve essere scelta in modo da rappresentare la produzione dell'impianto, secondo un programma di verifica definito nel provvedimento di autorizzazione. 3. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore dell'impianto di trattamento dovranno accompagnare il materiale ed indicare esplicitamente la composizione chimica e mineralogica. 4. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore, saranno relativi al campionamento ed alla composizione dei materiali finali ottenuti dopo trattamento, anche ai fini del loro riutilizzo. I laboratori deputati alle analisi dell'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero della sanità, 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25.10.1996, supplemento ordinario n.178 e successive modificazioni. D.M. 29/07/2004 n.248 – Disciplina attività di recupero prodotti contenenti amianto. |
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